Lo Statuto

STATUTO DELLA FIAVET SICILIA

Approvato dall’Assemblea straordinaria a Palermo

il 22 dicembre 2021

TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Ordinamento generale:

È costituita, secondo le leggi vigenti e senza scopi di lucro, l’ASSOCIAZIONE REGIONALE SICILIANA DELLE IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO che ha durata indefinita ed associa imprese economiche legalmente autorizzate all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo.

Art. 2 – Denominazione e sede:

L’Associazione aderisce alla Federazione Italiana delle Associazioni delle imprese di Viaggi e Turismo FIAVET di cui accetta senza riserve lo statuto ed il regolamento. Assume pertanto la denominazione “FIAVET SICILIA” con sede in Palermo e può istituire i propri uffici e/o sedi di rappresentanza.

Art. 3 – Finalità:

L’Associazione si propone, in via diretta a livello regionale e per il tramite della Federazione Nazionale FIAVET a livello nazionale o sovranazionale, i seguenti scopi:

1. rappresentare la Categoria degli Agenti di Viaggio e Turismo dell’area di competenza nei rapporti con il Governo, le Istituzioni e gli Enti Amministrativi e politici locali;

2. attuare il riconoscimento giuridico e la tutela dell’attività professionale delle Imprese di Viaggi e Turismo dell’area di competenza;

3. stipulare i contratti collettivi e gli accordi con le Organizzazioni Sindacali per l’area di competenza, partecipando agli organismi paritetici costituiti in conformità;

4. tutelare gli interessi delle Imprese associate nel campo politico e in quello economico, giuridico e sindacale;

5. realizzare opera di assistenza e consulenza in favore delle Imprese associate;

6. svolgere ogni possibile azione per impedire concorrenza abusiva di imprese, di organizzazioni, di Enti pubblici e privati privi di autorizzazione per esigere il rispetto delle norme e disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie in materia di attività turistiche;

7. rispettare e far rispettare i principi del Codice di Comportamento;

8. promuovere forme di propaganda e pubblicità collettiva, nonché iniziative cooperativistiche ed economiche nell’interesse delle Imprese associate, anche con la partecipazione in Enti, Società ed organizzazioni pubbliche e private all’uopo costituite o da costituirsi;

9. stabilire rapporti di collaborazione e di intesa con le Associazioni territoriali delle Imprese turistiche per il conseguimento di scopi comuni.

10. promuovere e realizzare opportune iniziative per la formazione professionale e l’aggiornamento tecnico dei giovani e del personale dipendente delle Imprese di Viaggi e Turismo, in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati, e con particolare riferimento agli aspetti riguardanti le nuove tecnologie introdotte o da introdurre nelle imprese al fine di un continuo miglioramento della qualità dei servizi prestati.

11. collaborare con la pubblica amministrazione locale in ordine a progetti di legge e regolamenti riguardanti il turismo e la Categoria.

12. fornire a tutti gli associati in collaborazione con la Federazione Nazionale consulenze e servizi sia fiscali che professionali.

13. coordinare e dirigere il secondo livello di contrattazione dai contratti Nazionali di lavoro anche attraverso l’istituzione di una Commissione Regionale Sindacale

14. patrocinare e gestire anche attraverso i suoi strumenti operativi iniziative di comune interesse della categoria relative allo sviluppo del turismo in Sicilia a mezzo di progetti promozionali, studi e/o manifestazioni all’uopo individuate

15. designare i delegati che rappresentino gli operatori economici della categoria presso le organizzazioni pubbliche comunali, provinciali e regionali nonché i delegati rappresentanti dell’Associazione nell’Assemblea Generale della Federazione

16. La FIAVET SICILIA ripudia qualsiasi forma di sfruttamento dei minori ai fini di prostituzione e pornografia e l’organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione ed aderisce ad ogni iniziativa utile ed opportuna per contrastare tale fenomeno.

TITOLI II: SOCI

Art. 4 – Categorie ammesse:

Sono Soci effettivi dell’Associazione le Imprese legalmente autorizzate all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo. L’Associazione può, altresì, associare le imprese turistiche in generale che svolgano attività turistiche nel territorio regionale e che siano regolarmente autorizzate. Possono, inoltre, essere rappresentati negli organi dell’Associazione i rappresentanti dei Net Work, le guide turistiche, compagnie di trasporto aereo, navali, ferroviario e su ruote nonché uffici di propaganda turistica e le imprese delle ricettività alberghiere ed extra alberghiere. Sono soci onorari, senza diritto a voto: enti o persone fisiche che abbiano meritato per la loro azione, la gratitudine della Fiavet Sicilia o che, per loro natura o posizione, siano interessati alla vita ed allo sviluppo delle categorie. L’adesione all’Associazione si realizza, per le Aziende nella persona fisica del Titolare (proprietario o comproprietario) o del legale rappresentante, per Statuto o per delega degli organi rettori, nel caso di Società. La partecipazione agli organi e alle attività dell’Associazione possono esser delegate, in questo caso, anche ad altro rappresentante appositamente designato. Non possono essere soci gli interdetti, i falliti, i colpiti da condanna penale per reati comuni, che non abbiano ottenuto la riabilitazione. I soci che, dopo la loro adesione, vengono a trovarsi nelle condizioni suddette, sono dichiarati decaduti e radiati dall’albo sociale

Art. 5 – Procedure per l’ammissione:

Le domande di ammissione a socio completa di copia della propria Autorizzazione all’esercizio e di un certificato di iscrizione C.C.I.A.A. recente, devono essere presentate al Presidente che ne riferisce alla Giunta Esecutiva la quale decide in merito nella prima riunione e comunque entro trenta giorni dalla data della domanda, richiedendo, in caso di ammissione, il pagamento entro 15 giorni della relativa quota associativa in corso. L’importo della predetta quota verrà richiesto per intero, nel caso di nuove ammissioni avvenute da gennaio a giugno, mentre per le ammissioni nei mesi successivi verrà richiesto un importo ridotto del 30% dell’intero. Contro l’eventuale provvedimento di rigetto della domanda, è ammesso ricorso al Consiglio Regionale. L’ammissione dei soci onorari deve essere proposta, previo gradimento degli interessati, dalla Giunta Esecutiva all’Assemblea Generale, la quale può, unitamente all’ammissione, decidere la inclusione o no, di uno o più di essi nel Consiglio Direttivo. La durata dell’adesione all’Associazione è annuale e s’’intende per l’anno solare.

Art. 6 – Recesso:

L’Associato ha possibilità di recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta 30 giorni prima della fine dell’anno solare. Le eventuali dimissioni inviate fin dall’inizio dell’anno successivo, non esulano l’associato al versamento della quota associativa dell’anno in corso.

TITOLO III: OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 7 – Obblighi:

L’adesione all’Associazione comporta per i Soci tutti l’obbligo di attenersi alle previsioni ed ai principi dello Statuto dell’Associazione, nonché l’impegno a partecipare attivamente alle riunioni ed alle fasi della vita associativa, attenendosi alle relative decisioni ed adoprandosi per la più ampia collaborazione fra colleghi a tutti i livelli.

Art. 8 – Sanzioni:

Un Socio effettivo può essere escluso dall’Associazione quando aderisca o collabori ufficialmente o di fatto con altro organismo sindacale di categoria, quando non ottemperi ai propri obblighi contributivi verso l’Associazione o quando l’Organo direttivo dell’Associazione ravveda nel comportamento del Socio gli estremi di una grave e reiterata volontà contraria alle finalità ed ai principi ispiratori dell’Associazione. E’ fatta salva ogni ipotesi di azione di responsabilità da parte dell’Associazione contro il Socio escluso il quale, con i propri comportamenti, abbia arrecato danno o causato perdite all’Associazione stessa. L’esclusione dall’Associazione può essere decisa dal Consiglio Regionale stesso con la maggioranza di tre quarti dei Consiglieri presenti. Le decisioni dovranno essere comunicate ai soci interessati nonché all’assemblea dei soci. Contro il provvedimento, il socio escluso potrà appellarsi alla Assemblea generale, trasmettendo il ricorso al Presidente entro un mese dalla comunicazione. Il socio escluso o che per qualsiasi altro motivo cessi di far parte dell’Associazione, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO IV : CONTRIBUTO E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9 Quote Associative:

Il socio è tenuto al versamento della quota associativa. L’ammontare della quota stabilita, ogni anno, dalla giunta regionale, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Associazione. Il suddetto ammontare, verrà altresì parametrato annualmente alla quota che Fiavet Sicilia sarà tenuta a corrispondere per ciascun socio, a Fiavet Nazionale e non potrà mai essere inferiore al 20% della medesima quota. Solo in situazioni di urgenza e gravi è rimessa all’assemblea dei soci la facoltà di ratificare o modificare la decisione assunta dalla giunta Regionale. Ove, per qualsiasi motivo, il Consiglio regionale non potesse stabilire tempestivamente l’ammontare dei contributi, il socio è tenuto comunque al pagamento di una quota pari a quella dell’anno precedente. Il rinnovo dell’iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo unitamente alla consegna degli eventuali ulteriori documenti che l’Associazione vorrà eventualmente richiedere. Trascorso tale periodo e trascorsi altri 60 giorni, la Giunta Regionale prende le decisioni di competenza dandone notizia agli interessati. Oltre il provvedimento di esclusione dall’Associazione di cui all’art. 8, la Giunta Regionale può autorizzare il Presidente Regionale ad adire le vie legali. Sia all’atto della prima iscrizione che del rinnovo, i soci effettivi dovranno inoltre comunicare per iscritto quale dei GRUPPI DI LAVORO previsti dallo Statuto regionale e Federale FIAVET rappresenta il loro prevalente ambito di attività, al fine di essere inseriti nel relativo inquadramento a livello regionale e nazionale

Art. 10 – Patrimonio e Gestione

Il patrimonio Sociale è formato:

a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

b) dai beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni in Società strumentali al perseguimento degli scopi dell’Associazione e comunque dagli incrementi patrimoniali che, per qualsiasi motivo e titolo, siano acquisiti dall’Associazione. Le operazioni straordinarie di utilizzazione e destinazione del patrimonio sociale sono di competenza del Consiglio Direttivo dell’Associazione e possono essere compiute solo in virtù di decisioni espresse dell’Assemblea dei Soci. Per la ordinaria gestione dei fondi invece è competente la Giunta Regionale dell’Associazione entro i limiti fissati dal bilancio preventivo disposto dal Consiglio Regionale ed approvato dall’Assemblea dei Soci. L’Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla loro distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, né procedere alla distribuzione di fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO V: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Organismi:

Gli organi dell’Associazione sono:

a) L’Assemblea dei Soci

b) Il Consiglio Regionale

c) Il Presidente

d) La Giunta Regionale

e) Il Collegio dei Revisori

f) Il Comitato dei Probiviri

2 Vice Presidenti La Delegazione Provinciale – I Gruppi di lavoro (non sono organismi anche se ne fanno parte

 

Art. 12 – Assemblea dei Soci:

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è costituita da tutti i Soci effettivi e possono parteciparvi – senza diritto di voto i Soci onorari ed aggregati. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo di comunicazione inviata con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. Hanno diritto di voto i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può essere portatore del voto di non più di un altro Socio per delega scritta. Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede dell’Associazione, e potranno svolgersi anche in via telematica previa comunicazione a tutti i soci da parte degli organi preposti.

Art. 13 – Funzioni dell’Assemblea:

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta nell’anno entro il 31 marzo per:

a) deliberare sulla politica generale fissando le linee programmatiche per il Consiglio Regionale;

b) conoscere la relazione del Presidente, della Giunta Regionale e del Collegio dei Revisori e deliberare in proposito;

c) approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo dell’esercizio in corso;

d) discutere ed eventualmente approvare gli schemi di risoluzione e le mozioni da esprimere nel Congresso nazionale FIAVET; e) provvedere ogni cinque anni, con cadenza pari a quella dell’elezione delle cariche federali FIAVET, all’elezione a scrutinio segreto del Presidente. In caso di parità si procederà a successivi ballottaggi fra i due candidati con maggior numero di voti.

L’Assemblea elegge inoltre i soci che formano il Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Probiviri. In caso di successiva rielezione del Presidente dopo due quinquenni consecutivi, sarà necessaria in prima convocazione la maggioranza dei 2/3 degli associati sia in persona che per delega di altro socio; in seconda convocazione l’elezione è valida con qualsiasi numero di soci presenti. Hanno diritto ad essere candidati alle cariche dell’Associazione tutti i Soci effettivi nella persona del titolare o del legale rappresentante. Il 10% dei soci effettivi può richiedere l’inclusione nell’ordine del giorno dell’Assemblea Generale di argomenti attinenti alla vita ed alle attività dell’Associazione, facendo pervenire le proposte al Presidente con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di convocazione dell’Assemblea stessa. In caso di ritardo le proposte saranno incluse nell’ordine del giorno dell’Assemblea successiva.

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Regionale ne ravvisi la necessità, oppure a richiesta di almeno un terzo dei soci. Sono di esclusiva competenza dell’Assemblea, convocata e riunita in sessione straordinaria, la deliberazione circa le finalità, la natura e le funzioni, lo scioglimento, la liquidazione e la trasformazione dell’Associazione, nonché le relative modifiche da apportare allo Statuto Sociale.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando vi partecipi almeno la metà degli associati, sia in persona che per delega di altro socio; in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di soci presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea in sessione ordinaria sono prese a semplice maggioranza di voti dei presenti. I soci aggregati ed onorari sono invitati a presenziare ai lavori dell’Assemblea ma senza diritto di voto. in sessione straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti. I soci aggregati ed onorari sono invitati a presenziare ai lavori dell’Assemblea ma senza diritto di voto. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato che a conclusione dei lavori ne firma il verbale unitamente al Segretario.

Art. 14 – Consiglio Regionale:

Il Consiglio Regionale è l’organo normativo dell’Associazione.

Assolve le funzioni di rappresentanza e di espressione della volontà dell’Assemblea dei Soci in tutti i campi dell’attività dell’Associazione. Esso è formato:

a) dal Presidente dell’Associazione

b) dal Presidente di ciascuna Delegazione Provinciale

c) dal Coordinatore di ciascun Gruppo di Lavoro

d) dal Past President (immediatamente precedente)

e) dai Membri della Giunta Regionale

g) dai Consiglieri d’Onore

h) dai Consiglieri nominati da ciascuna Delegazione Provinciale in numero di 1 ogni 20 iscritti con un massimo di 5 per delegazione;

k) dai membri del Collegio dei revisori e dei Probiviri;

j) dai Soci che rivestono incarichi in seno agli Organi della Federazione Nazionale in seno al Consiglio il Presidente, il Past Presidente, i membri della Giunta Regionale, i Presidenti Provinciali,i consiglieri nominati da ciascuna Delegazione Provinciale, il coordinatore di ciascun Gruppo di Lavoro, hanno diritto ciascuno ad un voto..I Consiglieri d’Onore, i membri del Collegio dei revisori e dei Probiviri ed i soci che rivestono incarichi in seno agli organi della Federazione nazionale non hanno diritto di voto.

Il mandato del Consiglio Regionale è quinquennale e, in caso di dimissioni o morte di uno o più membri, si procede alla loro sostituzione sino ad esaurimento del mandato quinquennale. Tale sostituzione avverrà con provvedimento del Presidente sentita la Giunta e su conforme deliberazione del Consiglio Regionale, nel rispetto, della composizione di cui al presente articolo. Le Sue riunioni vengono convocate e presiedute dal Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte l’anno e deve essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Art. 15 – Funzioni del Consiglio Regionale:

Al Consiglio Regionale dell’Associazione compete di:

a) fissare le linee politiche ed il programma dell’azione dell’Associazione sulla base dei deliberati dell’Assemblea dei Soci;

b) esaminare ed approvare gli schemi di risoluzione da sottoporre all’Assemblea dei Soci;

c) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

d) nominare eventuali soci onorari; e) approvare e, se necessario, aggiornare il Regolamento della Associazione;

f) su richiesta del Presidente, deliberare in merito all’eventuale revoca di uno o più membri della Giunta Regionale;

g) convocare, dandone incarico al Presidente, le Assemblee dei Soci fissandone, se necessario, l’ordine del giorno;

h) indicare – secondo le previsioni dello Statuto federale – i nominativi dei propri candidati per la carica di Presidente e per le altre cariche della Federazione Nazionale; i) richiedere l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno del Consiglio Nazionale ed all’Assemblea dei Delegati della Federazione.

j) deliberare l’eventuale apertura di uffici e/o sedi di rappresentanza distaccati.

k) deliberare la nomina o l’assunzione e la revoca del Segretario Generale e fissarne gli emolumenti e/o le condizioni di collaborazione.

Art. 16 – Giunta Regionale:

La Giunta Regionale costituisce l’organo collegiale di direzione dell’Associazione. Essa esercita, con l’ausilio della Segreteria dell’Associazione, tutti i compiti dell’ordinaria amministrazione compresi quelli che, per la loro urgenza, non consentano di essere sottoposti all’esame preventivo del Consiglio Regionale, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente e con l’obbligo di riferirne nella prima riunione utile del Consiglio Regionale stesso.

La Giunta Regionale è composta da sei membri nominati direttamente dal Presidente il quale può procedere alla loro revoca e/o sostituzione soltanto su parere conforme del Consiglio Regionale.

Tra essi il Presidente nomina 2 Vice Presidente di cui 1 Vicario e può procedere alla cooptazione al massimo di 2 ulteriori membri. I membri di Giunta hanno diritto al voto e qualora per effetto della cooptazione il numero dei membri risulta pari, il voto del Presidente varrà doppio.

La durata del mandato è quinquennale ed, in caso di dimissioni o morte di uno o più membri il Presidente procede alla sostituzione fino alla scadenza del mandato

Art. 17 – Funzioni della Giunta Regionale:

Alla Giunta Regionale dell’Associazione compete di:

a) Proporre gli schemi di Risoluzione all’esame ed all’approvazione del Consiglio Regionale;

b) Proporre il bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Regionale;

c) Predisporre la relazione tecnica sul bilancio consuntivo e preventivo.

d) Assistere il Presidente nella ordinaria amministrazione di cui risponde collegialmente.

e) attuare le linee fissate dal Consiglio e dall’Assemblea.

f) Proporre al Consiglio Regionale l’entità dei contributi associativi.

g) Assumere e licenziare il personale dipendente e fissarne le retribuzioni.

h) Nominare i rappresentanti dell’Associazione in qualunque ente o organismo utile e possibile.

i) Incaricare i consulenti e fissarne gli emolumenti;

l) attribuire settori di specifica competenza operativa fermo restando la collegialità dell’organo.

Essa può deliberare solo a maggioranza dei suoi componenti. La Giunta Regionale deve riunirsi almeno 6 volte l’anno.

Art. 18 – Presidente:

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci o per acclamazione. Il Socio effettivo che presenti la propria candidatura alla carica di Presidente, ne dà comunicazione all’Associazione venti giorni prima indicando il proprio programma e la composizione della sua Giunta Regionale.

Il Presidente rappresenta l’unità e le istanze dell’Associazione e dei Soci tutti. Il suo mandato è quinquennale. Egli rappresenta l’Associazione in seno al Consiglio Nazionale della Federazione e può essere sostituito da un vice Presidente.

A lui competono i poteri di rappresentanza legale attiva e passiva dell’Associazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale, dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria per come previsto dal precedente articolo 13. Convoca – anche sentito il Consiglio Regionale – le riunioni dell’Assemblea dei Soci. Può delegare le proprie attribuzioni. In caso di urgenza o necessità esercita i poteri della Giunta o del Consiglio, anche se delegati; tali atti dovranno però essere ratificati al rispettivo livello di competenza.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario. La Sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. In caso di sue dimissioni, all’uopo notificate al Vice Presidente, o di sua morte, il Consiglio Regionale dà mandato al Vice Presidente Vicario o, in sua assenza o impedimento, all’altro Vive Presidente di attivare, anche in deroga ai termini ordinari, tutte le procedure necessarie per l’elezione – entro 60 giorni – del nuovo Presidente che resterà in carica fino ad esaurimento del mandato quinquennale. Il Presidente, o un suo delegato membro di Giunta, partecipa di diritto, alle riunioni di tutti gli Organi ed Organismi dell’Associazione Regionale, delle Delegazioni Provinciali e dei Gruppi di lavoro.

Art. 19 – Consiglieri d’onore:

Il Presidente, di concerto con la Giunta Regionale nel corso del suo mandato, può cooptare fino a sei Consiglieri d’Onore, che partecipano al Consiglio Regionale senza diritto di voto, scelti fra esponenti qualificati della professione che, per la loro posizione ed esperienza, siano portatori di conoscenze rilevanti per lo sviluppo della categoria.

Art. 20 – Presidente Onorario:

L’Assemblea Generale, con i due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati, può eleggere a Presidente Onorario dell’Associazione una persona di riconosciuto prestigio che abbia ben meritato nel turismo e nella professione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Regionale incarichi di rappresentanza e richiesti servizi nell’interesse dell’Associazione.

Il Presidente Onorario partecipa alle Assemblee Generali ed alle riunioni del Consiglio Regionale, in entrambi i casi senza diritto di voto. L’Assemblea Generale può revocare il Presidente Onorario ed eventualmente sostituirlo se ciò sarà ritenuto opportuno dalla maggioranza d i cui al primo comma del presente articolo.

Art. 21 – Delegazioni Provinciali:

L’Assemblea Regionale è articolata in Delegazioni Provinciali, in cui viene esercitata l’attività professionale dei soci aderenti.

Le Delegazioni Provinciali sono tante quante le province, a prescindere dal numero degli associati. Sarà tuttavia possibile su conforme decisione del Consiglio Regionale di formare Delegazioni Comprensoriali che tengano conto della omogenea vocazione del territorio ancora in relazione al numero degli associati operanti ed ad eventuali modificazioni della legislazione regionale.

L’ordinamento ed il funzionamento delle Delegazioni Provinciali e Comprensoriali dell’Associazione debbono consentire la più ampia ed efficace partecipazione dei soci all’attività degli organismi provinciali e locali preposti ed interessati al Turismo.

Le Delegazioni Provinciali, con la stessa cadenza delle elezioni delle cariche Regionali, eleggono un proprio Presidente che nomina i propri consiglieri di cui un Vice Presidente a scrutinio segreto. Il Presidente può essere rieletto esclusivamente nel caso in cui ottenga alla prima votazione i due terzi dei voti, mentre all’eventuale 2^ votazione la maggioranza dei presenti alla riunione.

Il Presidente Provinciale partecipa al Consiglio Regionale con diritto al voto e può essere sostituito da un suo delegato appartenente alla stessa Provincia scelto fra i Consiglieri Provinciali.

Ciascuna Delegazione provinciale partecipa al Consiglio Regionale con propri consiglieri in numero di 1 delegato per ciascuno di essa aumentato di un altro delegato ogni ulteriori 20 iscritti con un massimo di 5 per ogni delegazione.

Il Presidente Provinciale, sentito il Presidente Regionale, in armonia con le direttive politiche nazionali e regionali, è facoltato di intervenire presso le sedi più opportune per una più immediata difesa degli interessi degli associati.

Art. 21 bis Commissariamento.

Qualora la Delegazione provinciale adotti una linea politica e sindacale palesemente difforme da quella deliberata dai competenti Organi della Fiavet Sicilia, in caso di morosità persistenti nel pagamento del contributo o di altri adempimenti amministrativi, in caso che il numero degli associati nella provincia sia inferiore a 10, il Presidente regionale, su conforme parere del Consiglio regionale, può deliberare il Commissariamento della Delegazione Provinciale e nominare un commissario. Il provvedimento comporta la decadenza di tutti gli organi direttivi della Delegazione commissariata e l’assunzione del Commissario di tutti i poteri ordinari e straordinari fino all’elezione dei nuovi organi. Il Commissario partecipa al Consiglio regionale senza diritto al voto.

Art. 22 – Gruppi di Lavoro:

I gruppi di Lavoro fanno parte integrante dell’organizzazione a livello regionale e sono istituiti in numero di 5 con le seguenti denominazioni:

· Gruppo di Lavoro Tour Operator Incoming;

· Gruppo di Lavoro Tour Operator Outgoing;

· Gruppo di Lavoro Turismo scolastico;

· Gruppo di Lavoro Abusivismo.

· Gruppo Trave Agent.

All’atto dell’adesione, la singola Impresa indica la tipologia di attività prevalente e viene conseguentemente iscritta al gruppo di lavoro di riferimento. I Gruppi di lavoro sono privi di autonomia Giuridica, non hanno rilevanza esterna, configurandosi quali articolazioni interne dell’Associazione, ed operano al fine di valorizzare le specificità professionali dell’attività delle Imprese associate.

Altri gruppi di lavoro possono essere costituiti su conforme delibera del Consiglio regionale purché riflettano gli interessi di attività omogenee derivanti dall’adesione alla Associazione delle Imprese Turistiche di cui al precedente art. 4.

Il Presidente nomina direttamente il coordinatore regionale di ciascun gruppo di lavoro e può procedere alla revoca e/o sostituzione soltanto su parere conforme del Consiglio regionale. Ove, successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Nazionale, venga riscontrata una contraddizione o incompatibilità tra le previsioni dei Regolamenti dei Gruppi di Lavoro e quelle dello Statuto o del Regolamento della Federazione, questi ultimi prevalgono e vengono automaticamente applicati.

Altri Gruppi di Lavoro possono essere costituiti su conforme delibera del Consiglio Nazionale e la cui disciplina sarà stabilita in apposito regolamento. Possono, altresì, essere costituiti altri gruppi di lavoro purché riflettano gli interessi di attività omogenee derivanti dall’adesione all’Associazione delle Imprese Turistiche di cui al precedente art. 4.

Art. 23 – Collegio dei Revisori:.

Il Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dall’Assemblea dei Soci.

Ad esso compete il compito di esaminare la gestione amministrativa dell’Associazione in ogni suo aspetto riferendone – con analisi critica – all’Assemblea dei Soci almeno una volta all’anno.

Il Collegio può prendere visione di tutti i conti e documenti contabili delle Associazione. La carica di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. Il mandato è quinquennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte di uno o più dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo l’ordine dei voti riportati nell’ultima Assemblea elettiva dei soci. I revisori possono partecipare, senza diritto di voto al Consiglio Regionale.

Art. 24 – Comitato dei Probiviri:

Il Comitato dei Probiviri dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dall’Assemblea dei Soci con particolare riguardo all’esperienza ed al giudizio personale e professionale dei candidati. Ad esso sono affidati l’esame e la risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra i soci oppure tra questi e l’Associazione.

Le decisioni prese dal Comitato dei Probiviri verranno portate al Consiglio Regionale, il quale, in conformità all’art. 8 dello Statuto sociale prenderà le decisioni più opportune. Il presente articolo ha valore di clausola arbitrale.

L’incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell’Associazione.

I probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale. Il mandato è quinquennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte di uno o più dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo l’ordine dei voti riportati nell’ultima Assemblea elettiva dei Soci.

Il Comitato dei Probiviri riceve ogni cinque anni, in concomitanza delle Assemblee Generali Elettive, almeno venti giorni prima della scadenza elettorale fissata le candidature a Presidente Regionale dell’Associazione.

Tali candidature aperte a tutti gli Associati conterranno l’elenco completo dei componenti la Giunta Regionale scelta da ogni candidato ed il programma politico ed operativo previsto.

Il Comitato trasmetterà alla Segreteria Generale tutte le candidature ed i programmi ricevuti ed escluderà d’ufficio quelle pervenute oltre i termini o non conformi al presente Statuto.

Art. 25 – Commissioni di studio:

Le commissioni possono essere permanenti e straordinarie ed i membri vengono nominati direttamente dalla Giunta Regionale fra gli Associati. Le commissioni che hanno il compito di ricerca e studio sono composte da un minimo di tre membri. I responsabili delle commissioni possono partecipare, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

TITOLO VI: DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

Art. 26 – Cariche sociali:

Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Regionale ha facoltà di riconoscere rimborsi di spese per gli incarichi – anche specifici – affidati nell’interesse dell’Associazione. Il Socio dell’Associazione che perda tale qualifica, decade immediatamente da qualsiasi carica ricoperta nell’ambito e per mandato dell’Associazione stessa.

Art. 27 – Segreteria e Segretario Generale:

Per la pratica attuazione di ogni atto, l’Associazione si può avvalere di personale dipendente che costituisce la segreteria. La Segreteria è retta da un Segretario Generale o da un Direttore di Segreteria o da un consulente, anche non dipendente, che risponde alla Giunta Esecutiva e al Presidente del regolare ed ordinario svolgimento del lavoro e dell’Amministrazione. Alla Segreteria e al Segretario Generale è affidata l’esecuzione di tutti i compiti che verranno loro assegnati. Il Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario della Giunta e del Consiglio.

TITOLO VII: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 28 – Motivazioni:

L’Associazione può sciogliersi quando si sia reso impossibile il raggiungimento degli scopi associativi, o quando almeno due terzi degli associati, riuniti in Assemblea straordinaria, esprimono voto favorevole allo scioglimento. Per tale delibera si esige la presenza almeno dei due terzi del numero totale dei soci effettivi. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio viene devoluto secondo le norme stabilite nell’art. 31 del Codice Civile, previa liquidazione degli impegni finanziari.

 

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entrerà in vigore con l’assemblea straordinaria del………… le modifiche apportate in merito alla durata delle cariche degli organismi dell’associazione ed alla loro rieleggibilità, si applicheranno ex novo dall’entrata in vigore sopra prevista senza tener conto di eventuali precedenti periodi di cariche svolte in vigenza dello statuto precedente