Vi informo che il Ministero degli Esteri ha pubblicato sul sito Viaggiare Sicuri la seguente specifica con la quale
esclude l’obbligo del green pass rafforzato per i voli internazionali, compresi i transiti (senza uscita dall’area aeroportuale):
“Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022, l’accesso a:
è consentito solo ai soggetti in possesso di Green Pass Rafforzato (ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione o una sola dose di vaccino a seguito di guarigione). Sono esenti i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
L’obbligo di Green Pass Rafforzato non si applica ai voli internazionali ma solo ai voli che collegano le città italiane (voli nazionali, ad esempio Roma – Milano).
Chi effettua un transito in Italia provenendo dall’estero e con destinazione fuori dall’Italia (es. Francoforte – Roma – Atene) non è soggetto all’obbligo di Green Pass Rafforzato, purché non lasci l’area transiti dell’aeroporto. Lo stesso vale in caso di transiti marittimi o terrestri (con treno o pullman). In tutti questi casi, salvo deroghe, è necessario presentare un tampone negativo all’imbarco per l’Italia, in base alla disciplina prevista dall’Ordinanza 14 dicembre 2021 e quindi in base all’Elenco cui appartiene il Paese di provenienza ed è inoltre necessario conformarsi alla normativa del Paese di destinazione finale.
Il Green Pass Rafforzato non è richiesto inoltre in caso di transito dall’Italia (per meno di 36 ore) con mezzo privato per raggiungere il porto o aeroporto di partenza verso una destinazione estera (es. da Nizza a Genova in auto per imbarcarsi per Tangeri) o in caso di attraversamento del territorio italiano, con mezzo privato, per raggiungere la propria destinazione all’estero. In questo caso, è necessario seguire esclusivamente le disposizioni del Paese di destinazione.”
Cordiali saluti
Avv.to Federico Lucarelli
Consulente legale Fiavet